Voucher, lo Stato ora rimborsa:
il regolamento in Gazzetta

Voucher, lo Stato ora rimborsa: <br>il regolamento in Gazzetta
16 Novembre 09:54 2021 Stampa questo articolo

Voucher emessi e non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore? C’è tempo fino alle ore 12 del 31 dicembre 2021 per presentare domanda di indennizzo. Lo prevede il regolamento, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, che definisce i criteri e le modalità per l’erogazione delle risorse di cui al “Fondo per l’indennizzo dei consumatori titolari di voucher” istituito lo scorso anno, causa Covid, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2021.

Budget che in origine sarebbe dovuto essere di 5 milioni e che potrebbe non bastare per coprire tutte le richieste. “In caso di insufficienza delle risorse stanziate – prevede il decreto stesso – ai consumatori aventi titolo sono erogati gli indennizzi in misura ridotta, mediante riparto proporzionale”. Normalmente, invece l’indennizzo sarà erogato entro 120 giorni in misura pari al valore monetario del voucher.

Ma vediamo, nel dettaglio, le regole per ottenere i rimborsi. Regole che saranno specificate da un avviso contenente le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dell’indennizzo che sarà pubblicato sul sito del ministero del Turismo.

“Per i voucher emessi ai sensi dell’articolo 88 bis del decreto legge n°18 del 2020, che non sono stati utilizzati entro la scadenza di validità e non sono stati rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore – si legge – i consumatori presentano la domanda di indennizzo esclusivamente in via telematica”, entro le ore 12,00 del 31 dicembre 2021.

Nella domanda i consumatori dovranno indicare “l’atto con cui è dichiarato il fallimento o è altrimenti accertato lo stato di insolvenza” e autocertificare, insieme al mancato utilizzo o il mancato rimborso del voucher, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, numero di codice fiscale ed, eventualmente, di partita Iva, il fatto di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

I consumatori dovranno allegare alla domanda: a) i voucher scaduti emessi in loro favore da operatori turistici o vettori; b) la richiesta di rimborso inoltrata agli operatori turistici o ai vettori decorsi diciotto mesi dall’emissione oppure decorsi dodici mesi dall’emissione per i voucher relativi ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre.

La Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo curerà l’istruttoria di tutte le domande pervenute entro i termini, procedendo all’erogazione degli indennizzi.

Il regolamento, oggi in Gazzetta, era stato emesso lo scorso 10 settembre con decreto del ministero del Turismo elaborato di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze e con quello delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili.

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Roberta Rianna
Roberta Rianna

Direttore responsabile

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