Voucher, il Senato fa chiarezza:
“Il cliente deve accettarlo”

30 Marzo 09:25 2020 Stampa questo articolo

La diatriba sui voucher potrebbe trovare la parola fine con un emendamento al decreto cura Italia depositato, insieme a oltre mille correzioni, in Commissione Bilancio del Senato. Il testo “limato” dai parlamentari, che dovrebbe approdare in Aula a Palazzo Madama l’8 aprile e subito dopo passare alla Camera, diventerebbe legge entro il 30 aprile.

Ma vediamo cosa prevede l’emendamento riguardante il tema di rimborsi di titoli di viaggio, soggiorno e pacchetti turistici. Si stabilisce che “l’emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”, allineandosi a quanto sostenuto fino ad oggi dalle associazioni di categoria dei tour operator e delle agenzie di viaggi, in piena emergenza di liquidità.

Passeggeri e clienti, dunque, sono tenuti ad accettare i voucher proposti. La ratio sta nel fatto che la partenza sia inibita dall’emergenza sanitaria in sé, e non da una qualsivoglia mancanza da parte di organizzatori o vettori.

Di fatto, l’articolo prevede “la sopravvenuta impossibilità della prestazione” da parte dei “soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva; residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio; di coloro i quali sono risultati positivi al virus Covid-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva; dei soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio; di chi ha programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato; dei soggetti intestatari di titoli di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo”.

I clienti interessati dovranno fare la loro comunicazione al vettore, alla struttura ricettiva o anche all’organizzatore del pacchetto turistico, entro 30 giorni dalla mancata partenza. A seguire, il rimborso o l’alternativa del voucher (valido un anno dall’emissione) dovranno essere eseguiti sempre in 30 giorni.

Inoltre, l’emendamento prevede che “il diritto di recesso può essere esercitato dal vettore, previa tempestiva comunicazione all’acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri” a causa della diffusione del coronavirus. Stesso discorso per chi organizza pacchetti di viaggio, che può recedere dal contratto stipulato nel caso in cui la destinazione sia uno dei Paesi irraggiungibili per il medesimo motivo.

Infine, l’emendamento specifica come tali disposizioni trovino applicazione “anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un’agenzia di viaggi o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite”.

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Giulia Di Camillo
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