Viaggi d’istruzione, cosa stabilisce l’articolo 88 bis

Viaggi d’istruzione, cosa stabilisce l’articolo 88 bis
30 Aprile 08:52 2020 Stampa questo articolo

Ci sono anche i viaggi d’istruzione all’interno dell’articolo 88 bis, emendamento apportato al cura Italia che, proprio da giovedì 30 aprile, vede la sua conversione in legge definitivamente in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma che allo stesso tempo si prepara al possibile duello con l’Unione europea che, in tema di trasporto aereo, rinnega il proprio regolamento 261 del 2004.

Partiamo da un aspetto positivo, quello relativo al mantenimento dell’appalto del servizio ottenuto prima del 24 febbraio, che quindi permette agli operatori turistici di non essere nuovamente sottoposti a gare per il prossimo anno scolastico. «Questo è un punto che ci rende abbastanza soddisfatti – commenta Paolo Radici, presidente del comitato delle imprese operanti nel turismo scolastico nato proprio contestualmente alla diffusione del coronavirus in Italia – Se fosse stato stabilito diversamente saremmo stati pieni di voucher inutilizzabili. Però, oltre a questo, va sottolineato un aspetto negativo: ovvero la possibilità di rimborso monetario per le classi del quinto anno e arrivano già le prime lamentele delle scuole. Ma, sinceramente, non vedo un’alternativa: soldi non ce ne sono».

Solleva lo stesso problema l’avvocato Mino Falangone, che però dedica prima un passaggio agli appalti: «È di certo positiva la possibilità di salvaguardare i rapporti contrattuali stipulati fino alla data del 24 febbraio. Questo significa, quindi, che di tutti quei viaggi d’istruzione che si sarebbero dovuti svolgere vengono salvaguardati i biglietti, per cui sono automaticamente validi a far data dal prossimo anno senza necessità di dover procedere a un nuovo bando da parte delle scuole. Dunque, tecnicamente le agenzie di viaggi sanno già che ci sono in essere degli impegni contrattuali da rispettare con questi istituti. Fatta salva però la facoltà per la scuola di andare a determinare quelle che saranno le modalità e il contenuto di questi accordi».

Riguardo l’alternativa di corrispettivo in denaro in favore delle classi terminali, però, Falangone spiega come «si creerebbe un meccanismo perverso in cui gli agenti riceverebbero dai propri fornitori, con ogni probabilità, dei voucher ma sarebbero poi costretti a mettere mani nel proprio portafoglio per restituire i contanti alle scuole. Inoltre, tornando agli appalti, non si è disciplinata ad esempio l’ipotesi in cui il prossimo anno non si possa raggiungere il numero sufficiente per fare un viaggio d’istruzione o si decida di non farlo. Questo contratto come sarà disciplinato? Che contenuto avrà? Le parti raggiungeranno l’accordo? Qui sarà richiesta l’assoluta partecipazione del Miur al fine di disciplinare tutte queste possibili opzioni di contenzioso».

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Giulia Di Camillo
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