Split payment, perché le adv dicono no

09 Marzo 12:35 2018 Stampa questo articolo

Sono stati pubblicati gli elenchi, validi per il 2018, dei soggetti tenuti ad applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti, il cosiddetto split payment.

Utilizzando l’applicazione disponibile sul sito del Dipartmento delle Finanze del Mef è possibile effettuare la ricerca degli enti e delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche e le società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana tramite il codice fiscale; mentre per la Pubblica amministrazione è possibile fare riferimento all’elenco Ipa pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche amministrazioni. La consultazione degli enti e delle società è stata agevolata con l’inserimento di una colonna in cui viene riportata la data di efficacia dalla quale le fatture emesse saranno soggette allo split payment.

In pratica le Pubbliche amministrazioni e le altre società, che acquistano beni e servizi, hanno l’obbligo di versare direttamente all’Erario l’Iva addebitata in fattura sugli acquisti effettuati senza che debbano provvedere i loro fornitori.

Nel corso dell’iter per l’approvazione della legge di bilancio 2018, la Federazione del Turismo Organizzato (Fto), aderente a Confturismo/Confcommercio Imprese per l’Italia, aveva presentato un emendamento per escludere dall’applicazione dello split payment le imprese di viaggi, limitatamente alle prestazioni dei servizi di intermediazione.

Il meccanismo dello split payment se, da un lato, semplifica il processo di accertamento, dall’altro obbliga le imprese di viaggi a dover modificare i processi amministrativi e informatici in modo da renderli idonei a distinguere l’attività di intermediazione nei confronti del cliente che, in linea generale, dovrebbe rientrare nello split payment, rispetto all’attività di organizzazione (operazioni fatturate ai sensi dell’art. 74-ter, del Dpr 633/72) che invece è fuori dall’ambito di applicazione di tale meccanismo.

Non è, però, scontato che l’incasso del corrispettivo delle prestazioni di servizi intermediati avvenga sempre al netto dell’Iva. La fornitura di biglietteria aerea nazionale, ad esempio, è fuori dallo split payment perché i titoli di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale; mentre la fee d’agenzia viene addebitata con la fattura elettronica alla Pubblica amministrazione e rientra nella scissione dei pagamenti dell’Iva.

Non basta, pertanto, identificare il committente quale soggetto allo split payment ma diviene necessaria una puntuale e differente codifica contabile delle operazioni all’interno dello stesso genere, ancorché rese nei confronti dello stesso cliente.

Alla luce delle complessità operative e anche degli aspetti finanziari, chiediamo quindi al futuro governo di escludere le agenzie di viaggi intermediarie dall’applicazione dello split payment.

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L'Autore

Pierluigi Fiorentino
Pierluigi Fiorentino

Delegato Confturismo-Confcommercio al Comitato fiscale Ectaa e consulente fiscale e sindacale di Federazione del Turismo Organizzato (Fto).

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