Spesometro, guida alla compilazione per le agenzie

11 Ottobre 12:00 2017 Stampa questo articolo

A pochi giorni dalla nuova scadenza per l’invio delle spesometro fissata per il 16 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha predisposto proprio per le agenzie di viaggi alcuni chiarimenti e risposte presenti nelle faq del sito e pubblicate anche da Il Sole 24 Ore.

Tra quelle più rilevanti c’è il Codice natura riservato alle operazioni 74/ter. Proprio in considerazione del particolare modo di determinare l’Iva da versare, l’Agenzia ha previsto che tutte le fatture (emesse e ricevute) siano identificate con un codice dedicato (N5). Questo perché nel regime 74/ter le fatture vengono emesse sempre con Iva inclusa (per i pacchetti di viaggio entro Cee) e le registrazioni nei libri Iva avvengono per il totale sia per le fatture emesse che per quelle ricevute. L’Iva da versare si calcola poi sulla differenza tra ricavi e costi. L’operazione in oggetto viene riportata nella comunicazione indicando la natura N5 – regime del margine, come peraltro già chiarito nella circolare n.1/E del 7 febbraio 2017.

Un altro quesito riguarda la metodologia di registrazione delle fatture in regime 74/ter. Infatti nel regime speciale è consentito annotare nei registri Iva le fatture emesse entro il mese successivo (art. 5Dm340/1999)  e quindi si potrebbe verificare che la fattura emessa in data 3o giugno 2017 sia stata annotata in data 31 luglio; mentre per lo spesometro viene richiesto l’invio delle fatture emesse dal 1° gennaio al 30 giugno. In questo caso l’Ente ha confermato anche per le agenzie di viaggi la deroga già prevista per gli autotrasportatori e quindi comunicare i dati delle fatture in base all’annotazione sul registro Iva vendite.

Altra particolarità propria del regime 74/ter è data dalla possibilità di intestare la fattura emessa dal tour operator al cliente viaggiatore domiciliando lo stesso presso l’agenzia di viaggi che ha intermediato il pacchetto, quindi il t.o. si trova nelle condizioni di non conoscere i dati anagrafici (indirizzo e comune di residenza) del cliente.

L’Agenzia delle Entrate ha accettato il suggerimento arrivato dalle associazioni di categoria e ha risposto che è possibile indicare quando inserito in fattura: nella comunicazione dati fattura verranno riportati esattamente gli stessi dati indicati in fattura; di conseguenza verrà riportato il dato del domicilio indicato in fattura (cioè il domicilio dell’agenzia viaggi) in quanto come da espressa previsione normativa è data facoltà alle agenzie viaggi organizzatrici di non reperire i dati di residenza del cliente viaggiatore finale, domiciliandolo presso l’adv intermediaria. Nella comunicazione va, in ogni caso, riportato l’identificativo fiscale (codice fiscale o partita Iva) del cliente così come indicato nella fattura.

E ancora, un’altra particolarità legata al settore è costituita dalla tipologia di documento utilizzato dai t.o. per certificare le provvigioni riconosciute alle agenzie di viaggio intermediari: il tour operator emette un autofattura (che rappresenta una fattura di acquisto e quindi da inserire tra i dati Dtr – fatture di acquisto), mentre per le agenzie di viaggi intermediarie rappresenta una fattura attiva e quindi da riepilogare nei dati Dte (fatture emesse).

Altro dato importante da indicare nello spesometro è il Codice natura legato alle altre operazioni: se la commissione scaturisce dalla vendita di pacchetti di viaggi entro Cee è soggetta a Iva e il codice da indicare è N6. Se viceversa la commissione è relativa a pacchetti di viaggi fuori Cee non è imponibile Iva e il codice natura da indicare è N3.

Di particolare rilievo, poi, l’art. 7/ter relativo alle fatture emesse in regime ordinario ma non assoggettate a Iva, in quanto il cliente è un soggetto passivo in altro Stato. Il dubbio in questo caso era legato a quale Codice natura indicare: l’Agenzia delle Entrate ha risposto che nella comunicazione dati fattura va riportata l’imposta o la sua “natura” così come è riportata nel documento emesso.

In base al comma 6-bis dell’art. 21 del d.P.R. n. 633/72, le operazioni non soggette a Iva per mancanza del requisito territoriale devono essere fatturate indicando nel documento l’annotazione “inversione contabile” per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato dell’Unione europea.

Ai fini della trasmissione dei dati delle fatture, andranno quindi selezionate le fatture con annotazione “inversione contabile” (N6) e quelle con “operazione non soggetta” (N2).

Infine, un problema abbastanza frequente riguarda il file che viene accettato ma con una segnalazione riguardante la presenza di una partita Iva cessata. Se la segnalazione è infondata, in quanto vi è la certezza che la partita Iva sia ancora attiva, non si deve fare nulla né preoccuparsi. Infatti, in questi casi il file non deve essere rettificato. Nessun problema anche se la partita Iva è cessata dopo l’emissione della fattura. Invece se la fattura è stata emessa o ricevuta da un soggetto privo di partita Iva – anche se l’ha comunicata – occorre procedere alla correzione della operazione a partire dalla contabilità Iva.

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Caterina Claudi
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