Scontrino elettronico, i chiarimenti su credito d’imposta e sanzioni

26 Febbraio 10:48 2020 Stampa questo articolo

Circolare dell’Agenzia delle Entrate per sciogliere i dubbi più frequenti degli operatori relativamente allo scontrino elettronico, dai buoni pasto all’acquisto in leasing dei registratori telematici.

Si parte dal credito di imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori di cassa per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi. “Il documento di prassi precisa che l’acquisto e l’adattamento riguarda sia i modelli nuovi che quelli usati. Possono fruire della agevolazione anche coloro che utilizzano il registratore telematico, sostengono la spesa per l’acquisto o l’adeguamento dello strumento elettronico nel 2019 e nel 2020 e ne divengono eventualmente proprietari in un secondo momento, come nel caso dell’utilizzo in leasing”, chiariscono le Entrate.

Rimane, invece, fuori dall’agevolazione “chi acquista gli strumenti non per uso diretto, ma per una successiva cessione a vario titolo – prosegue la circolare – Il credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori telematici è pari al 50% della spesa sostenuta fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. L’ammontare del credito d’imposta è comprensivo di Iva, nella misura in cui l’imposta non è oggetto di detrazione da parte di chi fruisce dell’agevolazione. Perché si possa fruire del credito d’imposta la spesa deve essere sostenuta con strumenti tracciabili, come ad esempio bonifici e carte di credito o di debito”.

Riguardo i buoni pasto, poi, “nel caso in cui il pagamento avvenga tramite l’utilizzo dei buoni pasto, alla ricezione del ticket il commerciante è tenuto a memorizzare il corrispettivo, in tutto o in parte non riscosso, e a emettere comunque il documento commerciale. Dal 1° luglio 2020 sarà possibile, inoltre, specificare più nel dettaglio la natura della transazione”, specifica la nota.

Nei primi sei mesi di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi non si applicano le sanzioni individuate dall’articolo 2 del dlgs. n. 127/2015 nel caso in cui, liquidata correttamente l’imposta, si proceda all’invio dei dati entro il mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione. Si tratta del periodo compreso fra il 1° luglio 2019 e il 31 dicembre 2019 per gli operatori con un giro d’affari superiore a 400mila euro e del semestre 1° gennaio – 30 giugno 2020 per gli altri operatori. “Il documento di prassi – conclude il Fisco – precisa che la memorizzazione e la trasmissione costituiscono un unico adempimento: la mancanza dell’una o dell’altra comporta l’applicazione delle sanzioni citate”.

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Giulia Di Camillo
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