Ristori, via libera al fondo perduto perequativo

30 Novembre 10:22 2021 Stampa questo articolo

Via libera alla fruizione del contributo a fondo perduto perequativo, introdotto dal decreto Sostegni Bis (dl 73/2021) e a cui possono accedere anche le agenzie di viaggi.

Con il provvedimento firmato dal direttore Ernesto Maria Ruffini si definiscono il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del beneficio. In particolare, la trasmissione dell’istanza può essere effettuata fino al 28 dicembre 2021.

Disponibile online sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate anche la nuova guida, un’utile bussola che, anche con esempi specifici di calcolo, aiuta a orientarsi tra le istruzioni e le regole da seguire per l’utilizzo del contributo “perequativo”.

Come si calcola il contributo: applicando cinque diverse percentuali a seconda dei ricavi. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale variabile, correlata ai ricavi del beneficiario, alla differenza tra il risultato economico d‘esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico di esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita degli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate.

In particolare, le diverse percentuali applicabili, stabilite con il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 novembre 2021, sono le seguenti: 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro; 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro; 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro; 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro; 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e10.000.000 di euro.

Il contributo non spetta qualora l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate sia uguale o superiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Ove spettante, l’importo da ricevere non può in ogni caso superare i 150.000 euro.

L’istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021.

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