Rimborsi aerei, i chiarimenti dell’Enac

11 Marzo 10:11 2020 Stampa questo articolo

“Le norme di cui all’articolo 28 del decreto legge del 2 marzo n°9 sono applicabili a tutti i vettori e obbligano tutte le compagnie aeree che volano in Italia, a prescindere dalla nazionalità del vettore stesso e del passeggero, a osservare le disposizioni che prevedono i casi e le procedure per il rimborso”. È la risposta che l’Enac dà alle associazioni di categoria, nello specifico Astoi, Assoviaggi, Aidit, Fto e Fiavet, che hanno sollecitato l’ente per l’emergenza rimborsi dei titoli di viaggio e dei pacchetti turistici a causa del coronavirus, sottolineando come alcuni vettori continuano a rifiutarsi di rimborsare ai passeggeri il prezzo pagato.

La norma vale “sia per i vettori con licenza rilasciata da Enac, sia per i vettori stabiliti in Italia, che nel territorio italiano hanno fissato una sede secondaria e delle basi e che possono essere assegnatari dei diritti di traffico in portafoglio italiano, sia per i vettori extraeuropei che, come previsto anche negli accordi aerei bilaterali, sono tenuti all’osservanza delle normative esistenti nel nostro Paese”, chiarisce l’Ente nazionale per l’aviazione civile.

Come previsto dall’articolo 28 del dl n°9, le norme a tutela del passeggero prevedono il rimborso o la concessione di un voucher del valore del prezzo pagato, che deve essere corrisposto su richiesta. Inoltre, specifica l’Enac, che “le società di indirizzo della lettera (Air Dolomiti, Air Italy, Alitalia, Albastar, Blue Panorama, easyJet, Neos, Ryanair, Volotea, Vueling e Ibar, ndr) qualora neghino il rimborso, e ciò comportasse un’infrazione al Regolamento Ce 261/04, riceveranno procedimenti sanzionatori previsti dal regolamento stesso”.

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