Quando il regime 74ter impedisce il diritto del cliente alla detrazione dell’Iva

06 Ottobre 08:00 2017 Stampa questo articolo

uomo vitruviano advmanager scottiAnzitutto una precisazione riguardo la newsletter n° 5 dello scorso 29 settembre. Allorché nel quarto capoverso si parla di voli internazionali il cui margine di utile, se trattato in regime 74ter, sconta l’Iva del 22%, ci si riferisce ovviamente a voli dall’Italia verso Paesi Ue e a pacchetti turistici parimenti con destinazione Ue. Infatti è noto che se la destinazione è fuori Ue il margine di utile è non imponibile anche nel regime 74ter e quindi, in questo caso, non si verifica la distorsione d’imposta fra il regime ordinario e il regime del margine. Ovvio, ma era bene precisarlo.

Veniamo, invece, all’argomento della newsletter di oggi. Benché il problema sia presente strutturalmente nel meccanismo dell’Iva in regime del margine (detto anche “base da base”), quindi teoricamente dal 1979 che è l’anno di introduzione dell’art. 74ter nel DPR 26 ottobre 1972 n. 633, i suoi effetti pratici si sono notevolmente ampliati negli anni recenti a seguito dei seguenti successivi provvedimenti:

a) il D. lgs. 23 marzo 1998 n. 56 (art. 1 c.1 lettera h) e il Dm 30 luglio 1999 n. 340 (art. 1 p. 3), che introducendo nell’art. 74ter il punto 5-bis hanno esteso il regime del margine alla compravendita di servizi singoli “precedentemente acquisiti nella disponibilità dell’agenzia” cioè, in linguaggio più proprio, acquisiti dall’agenzia in nome e per conto proprio;

b) la legge 6 agosto 2008 n. 133 che ha introdotto la detraibilità dell’Iva sugli acquisti di prestazioni alberghiere e di ristorazione per i soggetti con partita Iva (clienti imprese).

Il combinato disposto dei novellati a) e b) produce molto più frequentemente che in passato i suoi effetti distorsivi nel lavoro quotidiano di agenzie di viaggi e tour operator. Ogni qual volta, e accade spesso, l’agenzia dettagliante o il cliente finale con partita Iva acquistano un servizio alberghiero per il tramite di un operatore grossista o consolidatore, anche online (non facciamo nomi, ma li conosciamo tutti), questi emette, correttamente dal suo punto di vista, una fattura in regime 74ter, cioè senza separata evidenziazione dell’imposta. Invece l’agenzia dettagliante o il cliente impresa necessitano di una fattura con evidenziazione dell’Iva, al fine di esercitare il loro diritto alla detrazione ai sensi del novellato art. 19 del DPR n. 633/1972. Ne consegue che il cliente impresa, vedendosi privato di un suo diritto con conseguente danno economico, tenderà ad acquisire direttamente il servizio alberghiero, bypassando l’agenzia di viaggi.

Un vero e proprio giallo riguarda poi il trattamento Iva e conseguente detraibilità per l’attività di organizzazione di convegni, congressi e simili, cioè il cosiddetto Mice (esclusi solo i viaggi incentive che contenendo strutturalmente tutti i componenti del pacchetto turistico rientrano chiaramente nel regime 74ter). Leggiamo il punto 8-bis dell’art. 74ter per come novellato dalla legge 244/2007:

“Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell’imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l’imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente”.

Tutto chiaro, quindi? Ai convegni, congressi e simili si applica il regime ordinario e si detrae l’Iva.

No, neanche per sogno. Come riportato dai colleghi dello Studio Cavicchiolo di Como, l’Agenzia delle Entrate nel 2015, in risposta a un interpello, fa un ragionamento alquanto contorto dal quale conclude, contraddicendo quanto da essa stessa precedentemente affermato con la risoluzione 47/E/2010 (quindi dopo il 2007) in cui aveva concluso per l’applicazione del regime ordinario, che invece alle fattispecie in esame si applica il regime 74ter e quindi non si detrae l’Iva.

Ecco quindi altre ragioni, in aggiunta a quelle già analizzate nella newsletter n° 5 del 29 settembre, a suffragio della nostra tesi che l’Iva 74ter non è neutra e viola due principi cardine dell’ordinamento:

–  sul piano fiscale viene violato il principio di neutralità dell’imposta, che enuncia come l’incidenza dell’Iva sui prodotti che arrivano al consumatore finale debba essere la stessa qualunque sia il canale di commercializzazione;

–  sul piano commerciale è evidente che il canale del turismo organizzato viene penalizzato rispetto alla vendita diretta: infatti se il cliente impresa vuole recuperare l’Iva sulle prestazioni alberghiere, come è suo diritto, eviterà di utilizzare l’agenzia di viaggi e prenoterà preferibilmente con l’hotel, ottenendo così una fattura con separata evidenziazione dell’Iva.

Sul nostro portale advmanager.org > Documentazione sono pubblicati altri dettagli tecnici sull’argomento, fra cui la summenzionata analisi dello Studio Cavicchiolo.

Enrico Scotti, founder F. Scotti & Partners & ADVManager
Marco Motta, Studio Motta Dottori Commercialisti

La Newsletter del Comitato Scientifico di ©ADVMANAGER  – 6 ottobre 2017, n° 6.
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