Liquidazione Iva, guida all’invio delle comunicazioni

09 Giugno 12:16 2017 Stampa questo articolo

Il 12 giugno è l’ultimo giorno utile per l’invio telematico della comunicazione periodica delle Liquidazioni Iva.  Cambiano le metodologie di invio e gli adempimenti.

Nel dettaglio, l’invio non avviene più attraverso il canale Entratel o Fisconline, ma attraverso la nuova piattaforma Fatture e Corrispettivi del portale dell’Agenzia delle Entrate. Il file da inviare, inoltre, dovrà essere elaborato nel formato xml e firmato digitalmente.

Sempre nella stessa piattaforma vengono messe a disposizione le ricevute di avvenuta trasmissione: se l’esito è ES – File validato la trasmissione è andata a buon fine.

La compilazione del modello non presenta particolari problematiche anche perché tutti i software hanno predisposto l’esplosione dei dati e la conseguente elaborazione del file xml. In ogni caso, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per la compilazione e un elenco di faq con le risposte alle numerose domande pervenute. Il vademecum è disponibile a questo link.

I casi particolari
Vi sono poi alcuni casi particolari quali, ad esempio, le operazioni soggette al regime speciale 74/ter. In questa casistica nessuna indicazione particolare è arrivata dall’Agenzia delle Entrate e quindi andrà trattata secondo le istruzioni generali date per la compilazione del modello. Da sottolineare, inoltre, il fatto che l’esposizione dei dati non è la stessa della dichiarazione annuale in quanto nella liquidazione Iva74/ter l’imposta si calcola solo sul margine.

Altro caso particolare è quello delle operazioni attive soggette a “reverse charge”, quindi con obbligo di integrazione della fattura a carico dell’acquirente. In questo caso, l’importo dell’operazione dovrà essere incluso nel totale delle operazioni attive (VP2) senza nessuna indicazione a livello di Iva.

Infine, c’è il caso operazioni “esenti art.10”.  Nello specifico, è possibile portare l’esempio della guida turistica che ponga in essere solo operazioni attive esenti ai sensi dell’art. 10 p. 22. In questo caso il contribuente sarà esonerato dall’invio della comunicazione liquidazione Iva così come è esonerato dal presentare la dichiarazione Iva annuale. Ma se insieme all’attività di guida turistica svolge anche servizi di accompagnatore turistico ed emette fattura con Iva al 22%, la comunicazione della liquidazione Iva dovrà essere inviata.

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Caterina Claudi
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