La rivoluzione “a metà” degli Indici di affidabilità economica

01 Aprile 07:00 2019 Stampa questo articolo

Primavera tempo di bilanci e dichiarazioni dei redditi. Questo sarà il primo anno in cui le imprese, agenzie di viaggi incluse, si confronteranno con il nuovo strumento che ha preso il posto dello studio di settore: gli Indici di affidabilità economica (Isa).

Al momento, però, mancano ancora molte informazioni importanti per per la completa applicazione del nuovo strumento. Infatti, pur essendo stato introdotto dal dl 50/2017 art. 9/bis e illustrato dall’Agenzia delle Entrate già a fine 2017, ad oggi non risultano esserci ancora:

•    il software per l’elaborazione dei dati (senza il quale, ovviamente, i contribuenti non potranno giungere alla determinazione del livello di affidabilità);
•    le specifiche tecniche per accedere agli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità, da acquisire attraverso la consultazione del Cassetto fiscale nell’area riservata del sito  dell’Agenzia delle Entrate;
•    le specifiche tecniche e le modalità con le quali i soggetti incaricati della trasmissione telematica potranno accedere agli ulteriori dati dei contribuenti;
•    il provvedimento con il quale dovranno essere stabiliti i livelli di affidabilità, da cui dipenderanno i benefici premiali.

Quindi manca la parte essenziale per poter elaborare il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

Ma in pratica come funzionerà? Il nuovo sistema introduce una scala di valori con cui l’Agenzia delle Entrate potrà verificare normalità e coerenza della gestione aziendale e professionale dei contribuenti definendone il grado di affidabilità con un voto da 1 a 10: tanto più alto il punteggio raccolto, tanto più elevato il premio riconosciuto al soggetto virtuoso che potrà, con un 10, ritrovarsi anche esonerato dagli accertamenti sintetici.

Tale grado di affidabilità sarà utile al contribuente per poter accedere a una serie di benefici premiali. Ed è questa la vera novità del nuovo strumento: si passa da uno strumento essenzialmente punitivo (studio di settore) a uno sistema premiale (Isa).

I benefici previsti sono:
a) esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
b) esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
c) esclusione dell’applicazione della disciplina delle società di comodo (società non operative e in perdita sistematica);
d) esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
e) anticipazione di almeno un anno (con graduazione in funzione del livello di affidabilità) dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
f) esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 Dpr 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Tutto quello che abbiamo detto finora è interessante, ma al momento impossibile da testare o provare. Infatti, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che deve definire i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali ad oggi non risulta essere stato ancora emanato e, comunque, anche se fosse emanato domani, mancando il software per calcolare il “punteggio” assegnato in termini di affidabilità fiscale, sarebbe inutile.

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Caterina Claudi
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