La nuova direttiva pacchetti Ue e quello che la legge italiana dovrebbe chiarire

27 Aprile 08:00 2018 Stampa questo articolo

Nella Newsletter n. 22 del 13 aprile abbiamo fatto una velocissima sintesi per titoli delle innovazioni introdotte dalla Direttiva Ue 2015-2302, sulle quali il CTO di ©ADVMANAGER è già al lavoro per poter pubblicare i necessari aggiornamenti nella nuova Release 3.0 in agenda per il luglio 2018. Infatti anche in assenza della legge statate di recepimento i nuovi principi, specie quelli a maggior tutela del consumatore, si intendono immediatamente operanti dal 01 luglio 2018, contestualmente all’abrogazione della precedente Direttiva 90/314/Cee su cui si basa l’attuale legislazione italiana.

Cominciamo dalla definizione di pacchetto turistico, nella ragionevole ipotesi che la normativa dell’art. 74ter della legge Iva o regime speciale o del margine continui ad applicarsi alle operazioni rientranti via via in ogni attuale definizione di pacchetto turistico e successive modificazioni. Pertanto il regime del margine non dovrebbe mai applicarsi ai servizi per viaggi d’affari individuali (business travel), se in presenza di uno specifico contratto di fornitura con l’azienda o il soggetto economico utente. Viceversa e per espressa previsione del punto 7 art. 1 DM 340/1999 il regime del margine continuerà ad applicarsi ai giri turistici, anche se si estendono per meno di 24 ore e senza pernottamenti e sono come tali esclusi dalla Direttiva.

1° caso: pacchetto di due servizi appartenenti a due delle tre tipologie principali di servizi (trasporto, alloggio, autonoleggio): si forma pacchetto da trattarsi in regime del margine se l’agenzia li vende a un unico cliente ai fini dello stesso viaggio o vacanza “prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento”. Da ciò si evincerebbe che se invece il cliente oggi prenota e paga ad esempio il volo e dopo qualche giorno anche l’hotel, resterebbero due servizi di intermediazione distinti.

2° caso: operatori online. Si forma pacchetto se i due servizi “sono acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico”. Sarebbe tuttavia da chiarire in questo caso la corretta procedura contabile per l’applicazione del regime del margine in capo alla prima o a tutte le agenzie in catena.

3° caso: prenotazione di due servizi, di cui uno appartemente ad una delle tre tipologie principali e l’altro alla tipologia residuale “che rappresenti una parte sostanziale del valore della combinazione e/o sia pubblicizzato come elemento essenziale della combinazione, e sia acquistato prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio principale”. A queste prescrizioni di non semplice immediata attuazione il punto (18) delle considerazioni iniziali della Direttiva (ma non il testo dell’articolato) aggiunge l’elemento quantitativo del 25% (“altri servizi che rappresentano il 25% o più del valore della combinazione”).

Ricordiamo ancora che i servizi finanziari (gift box, vendite a rate), quelli assicurativi e i visti collaterali al viaggio, ancorché prestati in unione con un servizio singolo principale non formano pacchetto e vanno trattati in Iva ordinaria.

Nella prossima Newsletter ci occuperemo dei servizi turistici collegati, delle obbligazioni civilistiche (leggi: responsabilità) degli organizzatori, “agevolatori” e venditori e delle relative polizze o fondi di garanzia obbligatori. Per altri dettagli invitiamo come sempre a consultare la sezione advmanager.org > Documentazione, del nostro portale.

Enrico Scotti, founder F. Scotti & Partners & ADVManager
Marco Motta, Studio Motta Dottori Commercialisti

La Newsletter del Centro Studi ©Turismo 2000, 27 aprile 2018, n. 23
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