Il decreto salva-turismo
in Gazzetta Ufficiale

03 Marzo 09:22 2020 Stampa questo articolo

Il decreto salva-turismo approvato dal Consiglio dei ministri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e risulta sostanzialmente in linea con quanto scritto nella bozza del documento, discussa tra l’altro anche nella riunione convocata al Mise durante la maxi protesta delle agenzie di viaggi di lunedì 2 marzo, che ha chiamato a raccolta adv da tutta Italia in questo momento di crisi legato all’emergenza coronavirus.

Confermata la sospensione dei contributi, che troviamo all’articolo 8: per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggi e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

Sfogliando le quasi 50 pagine si arriva all’articolo 17, che fa riferimento alla cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna “per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l’anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna”.

Fondo di garanzia Pmi all’articolo 25: per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle piccole e medie imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo’), la garanzia del fondo è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro.

“Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%”, si legge nel decreto.

L’intervento, però, viene specificato che può essere esteso, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle delle zone rosse, “in considerazione dell’impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell’appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari”. Al Fondo di garanzia sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020.

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Confermate le disposizioni relative ai rimborsi dei titoli di viaggio e dei pacchetti turistici anche con l’emissione di voucher, all’articolo 28: la normativa vuole assicurare “il ristoro degli esborsi economici per quanto riguarda soggetti che, in ragione degli eventi emergenziali, versano nell’impossibilità di usufruire delle prestazioni. In coerenza con il prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità, la proposta emendativa prevede la possibilità di invocare, ai sensi dell’art. 1463 c.c., la risoluzione contrattuale e attivare i conseguenti rimedi restitutori”, chiarisce il documento.

Viene precisato che “la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione dedotta in contratto può essere invocata non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione”.

In caso di pacchetto turistico, si può esercitare il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi “nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal presidente del Consiglio dei ministri”. In tali ipotesi, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

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Giulia Di Camillo
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