Green pass, tutte le regole per viaggiare

Green pass, tutte le regole per viaggiare
01 Giugno 11:51 2021 Stampa questo articolo

Parte con giugno l’impiego in Europa del Digital Green Certificate, sebbene gli Stati membri continuino a muoversi in ordine sparso, con regole diverse gli uni dagli altri. Per fare un po’ di ordine – e comunicare un’uniformità tuttora assente – la Commissione Ue, con la sua presidente Ursula von der Leyen, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha annunciato il lancio da oggi del cosiddetto gateway Ue, l’infrastruttura tecnica che permetterà la validazione tecnica dei certificati Covid, a cui i Paesi già pronti (ad oggi 17) potranno connettersi per mettere in rete i propri certificati verdi. Un sistema che sarà pienamente operativo dal 1° luglio e, previa approvazione dello strumento da parte del Parlamento europeo, permetterà di muoversi liberamente tra i Ventisette.

Di fatto, come scritto più volte, il pass (su cui l’Ue ha raggiunto con difficoltà l’accordo) consentirà di evitare quarantene e restrizioni e sarà concesso a chi è vaccinato, a chi è guarito dal Covid e a chi risulta negativo al tampone.

Quella che arriva da Bruxelles ora è una raccomandazione mirata a uniformare le regole, che al momento sono ancora diverse da un Paese all’altro. Il certificato verde dovrebbe essere concesso a partire da 14 giorni dalla vaccinazione completa (in Italia, invece, il pass è concesso anche a chi ha effettuato solo la prima dose). Per chi è guarito, il certificato dovrà essere valido per 180 giorni dopo il test molecolare positivo. Per chi deve sottoporsi a tampone, la Commissione propone un periodo di validità standard di 72 ore per i test molecolari e, se lo Stato membro li accetta, di 48 ore per gli antigenici rapidi.

«Gli europei dovrebbero godersi un’estate sicura e rilassante. Con l’avanzare della vaccinazione, proponiamo di allentare gradualmente le misure di viaggio in modo coordinato», ha detto von der Leyen, che apre nuovamente anche ai viaggiatori extra Ue, purché vaccinati con siero approvato dall’Ema e dotati di un certificato che consenta loro di muoversi senza ostacoli nel vecchio continente. «Sarebbe un peccato chiedergli un altro documento per andare a un concerto, ad esempio. Vogliamo che ci sia libero movimento nell’Unione europea», ha sottolineato il commissario alla Giustizia Didier Reynders.

Un roadmap che prevede di riattivare gli spostamenti anche per vacanza, pur riservando la possibilità ai singoli Stati membri – in caso di elevata incidenza di varianti preoccupanti – di reintrodurre restrizioni agli spostamenti a seconda dei colori delle aree comunicate dall’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Guardando all’Italia, il pass verde – che sarà integrato nelle app Immuni e IO e dialogherà con il sistema europeo – è stato istituito già nel decreto legge n°52 del 22 aprile. Da quel giorno sono consentiti gli spostamenti anche per turismo tra le regioni e i territori rossi e arancioni a chi dimostra l’avvenuta vaccinazione, l’immunità o la negatività al Covid. Lo stesso certificato sarà richiesto, dal 15 giugno, per partecipare ai matrimoni e più in generale alle feste che seguono cerimonie civili e religiose, anche al chiuso.

Ma vediamo sul sito del ministero della Salute alcuni importanti chiarimenti riguardo il pass verde italiano.

Che cosa si intende per certificazione verde Covid-19?

Per certificazione verde si intende una certificazione comprovante uno dei seguenti stati:

  • L’avvenuta vaccinazione contro il Sars-CoV-2.
  • La guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (che corrisponde alla data di fine isolamento, prescritto a seguito del riscontro di un tampone positivo).
  • Il referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus Sars-CoV-2 e che riporti un risultato negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti.

Esempi:

  • il normale certificato vaccinale rilasciato dalla Regione o dalla Asl alla fine del ciclo vaccinale, che indica anche il numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’individuo, è considerato un certificato verde Covid-19;
  • il normale certificato vaccinale rilasciato dalla Regione o dalla Asl dopo la prima dose, che indica la data della seconda dose (se prevista), è considerato un certificato verde Covid-19;
  • il certificato di fine isolamento rilasciato dalla Asl è considerato un certificato verde Covid-19;
  • il referto del test antigenico negativo effettuato presso le farmacie autorizzate o i medici di medicina generale/pediatri di libera scelta è considerato un certificato verde Covid-19.

Chi rilascia la certificazione verde Covid-19? E che validità hanno le certificazioni verdi?

  • La certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione contro il Sars-CoV-2 viene rilasciata in formato cartaceo o digitale dalla struttura sanitaria o dal Servizio Sanitario Regionale di competenza. Al momento, la validità è dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione della prima dose fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (quando sono previste 2 dosi) e di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale.
  • La certificazione verde Covid-19 di avvenuta guarigione da Covid-19, viene rilasciata in formato cartaceo o digitale, contestualmente alla fine dell’isolamento, dalla struttura ospedaliera presso cui si è effettuato un ricovero, dalla Asl competente, dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta. Al momento, la validità è di sei mesi dalla data di fine isolamento.
  • La certificazione verde Covid-19 di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la ricerca del virus Sars-CoV-2 con esito negativo è rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate, accreditate, dalle farmacie o dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che erogano tali test. La validità della certificazione è di 48 ore dal prelievo del materiale biologico.
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