Tempi ridotti per la detrazione Iva sugli acquisti

12 Gennaio 07:00 2018 Stampa questo articolo

Non è più di due anni il termine per la detrazione dell’Iva sugli acquisti. In base al decreto legge 50/2017, la nuova scadenza è l’anno di emissione della fattura o, al massimo, il termine della dichiarazione Iva annuale. Una novità che pone l’esigenza di registrare con attenzione le fatture datate 2017. La nuova norma stabilisce, infatti, che per poter esercitare il diritto di detrazione “le fatture devono essere registrate nel libro Iva Acquisti anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.

Ovviamente il problema si pone per le fatture a cavallo: queste dovranno essere registrate, al più tardi, entro la presentazione della dichiarazione Iva per la quale la scadenza quest’anno è fissata per il 30 aprile 2018 e la detrazione dovrà avvenire nella dichiarazione Iva 2018 relativa all’anno 2017.

In base a tale tempistica si potranno verificare tre casistiche.

  • Fattura ricevuta prima del termine della liquidazione Iva di dicembre scorso (entro il 15 gennaio 2018), da registrare con data 31 dicembre 2017.
  • Fattura ricevuta dopo il termine della liquidazione Iva di dicembre 2017, ma prima del termine di presentazione della Dichiarazione Iva Annuale 2018 (relativa all’anno 2017). In tal caso le fatture dovranno essere registrate in appositi sezionali Iva dedicati con data di registrazione 2018 ma con competenza Iva 2017.  Il totale Iva non sarà incluso nella comunicazione della liquidazione Iva mensile da inviare in data 28 febbraio 2018, ma dovrà essere conteggiata per la dichiarazione annuale e quindi elaborata una 13ª liquidazione Iva.
  • Fattura ricevuta dopo il termine di presentazione della Dichiarazione Iva Annuale 2018 per l’anno precedente (fatture datate 2017 e ricevute dal 1° maggio 2018). Rientrerà nei registri Iva 2018, ma l’Iva sarà considerata “indetraibile”.

Anche per le pratiche in regime 74ter varebbe lo stesso criterio. Si dovranno valutare attentamente tutte le fatture datate 2017 riferite a viaggi dello stesso anno. Se il viaggio, invece, si svolge nel 2018, la fattura potrà essere registrata quest’anno, pur se datata 2017. Quanto indicato trae origine da un’interpretazione della nuova norma, in quanto l’Agenzia delle Entrate non ha prodotto alcun chiarimento in merito. Chiarimento che ci si augura arrivi tempestivamente.

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Caterina Claudi
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