E-fattura sulle commissioni:
Astoi corregge l’Agenzia delle Entrate

25 Gennaio 11:13 2019 Stampa questo articolo

Replica di Astoi alla notizia “E-fattura, per le commissioni spetta al t.o.“, pubblicata da L’Agenzia di Viaggi. Il consulente fiscale dell’associazione, Benedetto Santacroce, mette i puntini sulle “i” riguardo alle modalità di fatturazione elettronica delle provvigioni riconosciute dagli operatori alle agenzie di viaggi, indirizzando all’Agenzia delle Entrate un chiarimento: quando si parla di commissioni “il tour operator non è il prestatore del servizio, ma è il committente/emittente”.

«La fattura elettronica emessa dal t.o., in nome e per conto dell’adv intermediaria per le provvigioni – precisa l’avvocato – deve indicare, nel formato xml del file che viene trasmesso al sistema d’interscambio, l’agenzia di viaggi intermediaria come prestatore, il tour operator come committente e sempre il tour operator come emittente, con indicazione del codice CC (committente/cessionario)».

Questa, secondo Santacroce,  dovrebbe essere la procedura corretta da seguire per l’invio della fattura elettronica «e così dovrebbe essere riletta la risposta che è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate il 15 gennaio scorso, in occasione dell’evento organizzato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili».

«In effetti – prosegue il consulente Astoi – il testo pubblicato sul sito del Cndec riporta un’indicazione diversa che non né condivisibile, né coerente con le specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e nemmeno con le Faq già pubblicate sul sito dell’Agenzia. I testo indica erroneamente il t.o. come prestatore del servizio».

A questo punto Santacroce ricorre a un esempio per chiare la posizione che ritiene corretta: «Il t.o. riceve dei servizi da un’agenzia intermediaria. A fine mese, in base all’articolo 74 ter, l’operatore emette una fattura in nome e per conto dell’intermediario. I ruoli sono chiari: il prestatore del servizio è l’adv intermediaria; il committente è il t.o.; l’emittente in nome e per conto dell’adv è sempre il t.o.. Questi ruoli devono essere necessariamente riprodotti nel file che viene trasmesso allo SdI – Sistema di Interscambio».

«Perciò –rileva il consulente fiscale – al contrario di quanto riportato nella risposta del 15 gennaio, al punto 1.2 del file xml va indicata l’adv intermediaria come prestatore; al punto 1.4 il t.o. come committente e al punto 1.5 ancora il t.o. quale committente/emittente. Se così non fosse, avremmo una fattura in cui l’agenzia intermediaria non comparirebbe affatto e ciò sarebbe in contrasto con quanto richiesto dallo stesso 74 ter».

Infine, le “istruzioni per l’uso” di Santacroce: «Il committente che emette la fattura in nome e per conto del prestatore è da individuarsi nell’utilizzo del codice di trasmissione CC (cessionario/committente). Questa fattura, poi, dovrà essere recapitata all’adv intermediaria. Nel caso in cui l’indirizzo informatico (codice destinatario/pec destinatario) riportato nel file inviato allo SdI sia quello dell’agenzia intermediaria, la fattura viene direttamente recapitata dallo SdI all’adv. Se al contrario l’indirizzo informatico è quello del t.o., la fattura potrà essere recapitata via pec o email direttamente dal t.o. In ogni caso, una copia conforme all’originale della fattura elettronica sarà a disposizione dell’adv e del t.o. nell’area riservata “fatture e corrispettivi” sul sito dell’Agenzia delle Entrate”.

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