Dagli eventi ai musei: gli stop del decreto “sicurezza”

09 Marzo 11:28 2020 Stampa questo articolo

Fino al prossimo 3 aprile conterà quanto scritto nel nuovo decreto, che si aggiunge a quello entrato in vigore domenica 8 marzo e che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 fa dell’Italia un’intera zona protetta.

Secondo il Dpcm dello scorso 8 marzo, queste sarebbero, quindi, le misure restrittive che – valide per la Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia – dovrebbero essere estese a tutto il territorio nazionale.

COSA È LA ZONA ARANCIONE. Nello specifico, secondo la lettera a dell’articolo 1 del dpcm, nei luoghi sopra citati bisogna “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza”. Restrizione massima, invece, per “i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre” e divieto assoluto di mobilità per chi è in quarantena.

CONTROLLI E AUTOCERTIFICAZIONE. Per garantire il rispetto delle nuove disposizioni, nelle aree a contenimento forzato, sono state avviate azioni di monitoraggio che, in caso di inosservanza, prevedono il rischio di arresto fino a tre mesi e una sanzione di circa 200 euro, come stabilito e specificato nell’articolo 4 del decreto, che si rifà al 650 del codice penale: nelle zone rosse, di concerto con quanto espresso dal ministero degli Interni e riguardante le persone fisiche, per spostarsi si dovrà compilare un’autocertificazione – che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia – che comprovi le esigenze lavorative, le situazioni di necessità o i motivi di salute, e che potrà essere soggetta a successivi accertamenti.

A bordo dei treni il controllo è a carico della polizia ferroviaria che, inoltre, ha il compito di evitare assembramenti e provare la temperatura di chi viaggia. Negli aeroporti, a esclusione dei passeggeri in transito, il check viene fatto con l’autocertificazione, che per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza è necessaria solo per i residenti delle aree rosse; in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio.

EVENTI SOSPESI E MUSEI CHIUSI. A seguire, nella lettera d dell’articolo 1 del decreto, c’è la sospensione – a livello nazionale – di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. “Resta consentito (previa effettuazione dei controlli medici, ndr) lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti che partecipano a manifestazioni nazionali e internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico”.

E ancora, sempre in tutta Italia, oltre alla sospensione dei servizi educativi fino al 15 marzo (come ad esempio scuole e università), sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici (lettera f, articolo 1) così come i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura (lettera l); sono sospese tutte le manifestazioni organizzate (lettera g); sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), culturali, sociali e ricreativi; infine, viene ribadito lo stop, fino al 3 aprile, dei viaggi d’istruzione.

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Giulia Di Camillo
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