Corridoi 100% trade:
il nodo della responsabilità

09 Novembre 07:00 2021 Stampa questo articolo

Più una corsa a ostacoli che una strada in discesa quella disegnata dal governo Draghi con l’apertura dei corridoi turistici con “gli operatori turistici – si legge nell’articolo 3 dell’ordinanza 28 ottobre del ministero della Salute – tenuti ad assicurare il rispetto delle misure di sicurezza”. Ai t.o., ma anche alle adv – come ribadito dalle faq pubblicate venerdì scorso – l’onore e l’onere di farsi garanti della “salubrità” dell’intero pacchetto turistico e dell’adozione anche a destinazione, negli hotel e durante le escursioni, delle regole messe nero su bianco nel protocollo allegato all’ordinanza.

E mentre viene implementato anche un vero e proprio “Travel Pass”, che fungerà da strumento di verifica per le autorità, si anima il dibattito sulla responsabilità, che è l’altra faccia della medaglia dell’invito governativo a viaggiare trade. «Il timore è quello di un riverbero in termini di corresponsabilità con i fornitori locali da cui dobbiamo tutelarci. Vorremmo evitare che i clienti tornino in Italia e trovino appiglio per portarci in tribunale», affermava la presidente Fiavet Ivana Jelinic.

Sul tema abbiamo interrogato i legali di alcune tra le principali associazioni di categoria.

Per l’avvocato Silvana Durante, consulente di Astoi, «sicuramente gli allegati all’ordinanza di fine settembre hanno posto qualche onere in più a carico degli operatori turistici, ma noi crediamo che gli operatori sapranno dare seguito alle richieste di maggiore sicurezza. Astoi sa che i propri associati sono pronti ad adeguarsi alle norme di legge».

«È chiaro – specifica Durante – che solo i soggetti che sono in grado di organizzare un pacchetto turistico possono vendere viaggi verso queste destinazioni. Su questo fronte, stiamo attendendo alcuni chiarimenti dal ministero volti a porre un freno al fenomeno dei viaggiatori che tentano di aggirare l’ostacolo rivolgendosi a piattaforme online che combinano in maniera autonoma i servizi che compongono il viaggio».

Riguardo invece all’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione, prosegue Durante, «i nostri t.o. hanno già provveduto a richiedere alle compagnie assicurative di immettere sul mercato polizze Covid a prezzi contenuti, visto che verranno adottate su larga scala».

Anche l’avvocato Federico Lucarelli, consulente legale di Fiavet e docente di Diritto del turismo, sottolinea come «le regole sui corridoi turistici elevino il livello di responsabilità dell’organizzatore sotto diversi profili. Basti pensare ai requisiti richiesti per i fornitori di servizi inclusi nel pacchetto che aumentano la responsabilità nella selezione di partner idonei e affidabili (“culpa in eligendo”, colpa nella scelta, ndr) e la conseguente eventuale responsabilità risarcitoria da contagio colpevole; mentre le importanti misure sanitarie imposte a carico del viaggiatore (tamponi pre, post e durante il viaggio, green pass) impongono al t.o. un’informativa pre contrattale più specifica e dettagliata. Maggiore attenzione, dunque. Elemento che un po’ mitiga i rischi dell’organizzatore è invece l’obbligo di una copertura assicurativa per spese sanitarie».

Da parte sua l’avvocato Veronica Scaletta, consulente legale di Aiav, confida nella professionalità degli operatori: «L’allegato all’ordinanza definisce numerose indicazioni che si traducono in un protocollo con regole di sicurezza sanitaria che riguardano, non solo t.o. e adv, ma anche compagnie aeree, aeroporti, strutture ricettive estere e organizzatori di escursioni e transfer all’estero. Ma la norma – osserva l’avvocato – pone sul trade un obbligo di verifica e controllo certamente gravoso, che per gli operatori di piccole dimensioni sarà più complesso. Ecco perché ora è più che mai necessario affidarsi a fornitori conosciuti e di fiducia».

Contraddizioni e scarsa conoscenza dei ruoli sono infine evidenziate da Alessio Costantini, consulente legale di Assoviaggi: «L’allegato all’articolo 3 fa riferimento a criteri di selezione dei fornitori, il ché implicherebbe che l’operatore debba verificare solo in fase di selezione l’adozione delle misure anti Covid. Se poi queste non vengono messe in pratica, comunque l’obbligo dell’operatore è assolto. Inoltre, c’è scarsa precisione nella definizione dei soggetti responsabili: le adv assumerebbero una responsabilità incompatibile con il Codice del Turismo (la “non conformità” del pacchetto dipende dall’organizzatore) e, mancando i rapporti con i fornitori, non avrebbero la possibilità di verificare il rispetto delle misure».

L'Autore

Andrea Lovelock
Andrea Lovelock

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