Il contratto di organizzazione di pacchetto turistico in regime Iva 74ter (a legislazione vigente)

03 Novembre 07:00 2017 Stampa questo articolo

Nella newsletter n°8 del 20 ottobre 2017 abbiamo inquadrato in genere i Contratti di viaggio che si applicano, a legislazione vigente, alle forme commerciali più diffuse nelle agenzie dettaglianti. Vediamo oggi in dettaglio il Contratto di organizzazione di pacchetti turistici e il conseguente trattamento contabile e fiscale.

Con questa tipologia contrattuale, assimilabile all’appalto di servizi del codice civile italiano, l’agenzia organizzatrice assume, in nome e per conto proprio (tour operator: “con magazzino”) oppure in nome proprio e per conto dei clienti che ne fanno in quel momento richiesta (tour organizer: “senza magazzino”), l’obbligo del compimento di un servizio globale a un prezzo forfetario, acquistando due o più servizi singoli con prefissata combinazione (cioè funzionalmente collegati) e rivendendo al cliente il pacchetto così ottenuto. La differenza fra le due fattispecie è che il tour operator predispone un proprio magazzino di pacchetti e lo offre in vendita attraverso un catalogo, mentre il tour organizer crea il pacchetto nel momento della richiesta da parte del cliente (forfaits individuali, viaggi di gruppo). Non vi sono tuttavia differenze nel regime delle responsabilità né nel trattamento contabile e fiscale.

La contabilizzazione è a costi e ricavi, con determinazione del margine commerciale di organizzazione (gross profit). Il regime Iva applicabile è l’art. 74-ter comma 1 (base da base), introdotto nel DPR 633 nel 1979/1980. L’Iva 74-ter, ove imponibile, va contabilizzata fra i costi o meglio in diminuzione dei ricavi.

Dal 1999 l’agenzia organizzatrice ha l’obbligo di emissione della fattura intestata al viaggiatore non oltre la data convenzionale del momento impositivo ai fini Iva (la minore fra le date di integrale incasso del corrispettivo o di partenza), senza evidenziazione dell’Iva anche se esistente, ma con separata indicazione, per i viaggi misti, della parte di corrispettivo UE e della parte di corrispettivo Fuori Ue. La fattura va registrata e inserita nella liquidazione Iva entro il mese successivo alla data del momento impositivo.

Un particolare problema si è posto da subito in merito alla documentazione degli acquisti, laddove per la natura degli stessi e il luogo di residenza del fornitore non è sempre possibile ottenere delle normali fatture secondo i crismi del DPR 633/72. L’argomento venne affrontato dall’allora Ministero delle Finanze con la circolare n. 30 del 24 giugno 1980 che espose il comportamento da adottare quando dei biglietti aerei venivano utilizzati all’interno di un pacchetto. Per analogia e rispettando i principi della certezza, della definizione dell’ammontare e dell’inerenza si ritiene che i documenti di acquisto dei servizi utilizzati per i pacchetti turistici siano accettabili allorché: dal programma di viaggio allegato risultino i servizi inclusi a diretto vantaggio del viaggiatore; sia individuato il numero dei partecipanti che deve trovare riscontro nei corrispettivi registrati; l’importo pattuito sia corroborato da un pagamento per canali tracciati (banca o carta di credito).

Se il pacchetto è venduto tramite un’agenzia terza che sia mandataria con rappresentanza dell’organizzatore (fattispecie quasi mai applicata in Italia), o anche semplice intermediaria senza mandato dall’organizzatore (la fattispecie più frequente), ma eventualmente con esplicito mandato all’acquisto conferito dal cliente (modalità da noi raccomandata), la fattura viene intestata al viaggiatore presso l’agenzia intermediaria ed emessa entro la fine del mese successivo alla data del momento impositivo. Tuttavia questa fattura può non arrivare al viaggiatore, il quale su sua richiesta può ricevere invece una fattura emessa dall’intermediario (le modalità sono illustrate nelle prossime Newsletter).

Inoltre l’agenzia organizzatrice deve emettere una autofattura riassuntiva mensile per le eventuali provvigioni corrisposte all’agenzia intermediaria, entro il mese successivo all’avvenuto pagamento delle stesse. L’autofattura rientra nel concetto della cd. Iva monofase, modalità di liquidazione semplificata che consente l’assolvimento a monte dell’imposta da parte di un soggetto che produce corrispettivi direttamente nei confronti di consumatori finali, ancorché per il tramite di intermediari.

Nelle prossime newsletter tratteremo le altre tipologie di Contratti di viaggio. Maggiori dettagli si trovano nella sezione advmanager.org > Documentazione, del nostro portale.

Enrico Scotti, founder F. Scotti & Partners & ADVManager
Marco Motta, Studio Motta Dottori Commercialisti

La Newsletter del Comitato Scientifico di ©ADVMANAGER – 3 novembre 2017 n° 10
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