Il contratto di intermediazione turistica (1ª parte)

24 Novembre 07:00 2017 Stampa questo articolo

«Ricordati, l’agenzia di viaggi è nata per fare i biglietti del treno e dell’aereo», spiegava quasi 40 anni fa a me giovane di belle speranze uno dei miei “padri” professionali, il grande Domenico Piccinini della Concord Viaggi di Vigevano. Da allora molte cose sono cambiate, prima sono venuti i pacchetti turistici dei tour operator, poi internet e molto altro ancora, tuttavia l’intermediazione rimane in generale la principale attività dell’agenzia di viaggi dettagliante. Vero è, però, che intorno a questa forma commerciale vi sono vari fraintendimenti contabili e fiscali, che cercheremo ora di chiarire.

I riferimenti normativi del Contratto di intermediario di viaggi sono gli artt.17 e segg. della L. 1084/27.12.1977 (Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio); gli artt.82 e segg. del Decr. Lgs. 206/06.09.2005 (Codice del Consumo); gli artt.32 e segg. del Decr. Lgs. 79/23.05.2011 (Codice del Turismo); senza però dimenticare l’art. 1704 cod. civ. sul contratto di mandato con rappresentanza.

Infatti l’intermediazione turistica si basa proprio sul concetto di mandato con rappresentanza conferito dal cliente (mandante) all’agenzia (mandataria) affinché gli procuri un pacchetto o un servizio singolo prodotto da fornitori terzi. In altre parole l’agenzia intermediaria agisce sempre in nome e per conto dei clienti. in alcuni casi particolari, sempre meno diffusi, come nel caso della licenza per la biglietteria aerea Iata in cui l’agenzia riceve un mandato alla vendita anche da parte del fornitore, siamo in presenza del cosiddetto doppio mandato.

Poiché il mandato è un contratto a titolo oneroso la regola, e non l’eccezione, sarà che il cliente stesso si senta chiedere un compenso d’intermediazione sotto forma di diritto d’agenzia, fee e altre denominazioni commerciali varie, che comunque non cambiano la qualifica del corrispettivo. E’ però buona norma che l’agenzia consegni sempre al cliente un contratto di viaggio scritto con chiaro ed esplicito riferimento al mandato all’acquisto da questi conferito e con la chiara indicazione del nome dell’organizzatore o fornitore del servizio singolo. In questo modo saranno chiari i diversi regimi di responsabilità civile del venditore da una parte, dell’organizzatore o fornitore dall’altra parte. Diversamente potrebbero insorgere dubbi sia sul regime delle responsabilità, sia sul conseguente trattamento dei compensi. Ad esempio, se il diritto d’agenzia o fee non è chiaramente correlato al sevizio di intermediazione prestato dall’agenzia, esso potrebbe invece costituire un corrispettivo ordinario di consulenza, con un trattamento fiscale differente.

Nella prossima newsletter completeremo il contratto di intermediario di viaggio con l’analisi degli aspetti contabili e fiscali. Come sempre, maggiori dettagli sono disponibili nella sezione advmanager.org > Documentazione, del nostro portale.

Inoltre con questo numero il dottor Motta annuncia la trasformazione del Comitato Scientifico in Centro Studi ©Turismo 2000 e l’inizio della collaborazione con numerosi altri professionisti ed esperti.

Enrico Scotti, founder F. Scotti & Partners & ADVManager
Marco Motta, Studio Motta Dottori Commercialisti

La Newsletter del Centro Studi ©Turismo 2000, 24 novembre 2017, n° 13
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