Calendario del fisco: le scadenze di settembre

by Caterina Claudi | 1 Settembre 2021 9:35

Settembre è un mese denso di adempimenti e scadenze fiscali, sia ordinarie che straordinarie per la presentazione delle istanze al fine di accedere alle varie agevolazioni previste per le aziende che sono state particolarmente colpite dalla pandemia.

COSA FARE PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI. Quanto alle agevolazioni, la prima data segnata in calendario è il 2 settembre, giorno che rappresenta l’ultimo termine per la trasmissione delle istanze per richiedere il contributo a fondo perduto “attività stagionali”, previsto dall’art. 1 commi da 5 a 15 del dl Sostegni bis, il n° 73/2021.

La norma prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto in favore dei contribuenti aventi ricavi o compensi inferiori a 10 milioni di euro (dichiarazione dei redditi 2020 relativa all’anno 2019). E che hanno avuto una un calo del fatturato-corrispettivi di almeno il 30% nel confronto tra il periodo 01-04-2019/31-03-2020 e il periodo 1-04-2020/31-03-2021. Il calcolo è simile a quello già posto in essere per il cfp del decreto Sostegni con una sola particolarità: ai contribuenti che hanno ricevuto il cfp Sostegni e il secondo cfp automativo viene riconosciuta solo la maggiore somma che emergerà dai conteggi. Per coloro che non hanno presentato l’istanza per il cfp Sostegni la norma prevede il calcolo con delle percentuali maggiorate.

Sempre il 2 settembre, ci sono i contributi per i soggetti di maggiori dimensioni: in sede di conversione del dl Sostegni bis è stato introdotto il comma 30 bis che prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto alle imprese e/o professionisti con ricavi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro dichiarati nella dichiarazione dei redditi presentata per il secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione (2019 per i soggetti con esercizio solare).

La condizione per poter beneficiare dei contributi previsti è che coloro che sono interessati alla presentazione dell’istanza siano in possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento del contributo di cui all’art. 1 del dl Sostegni, ovvero quelli fissati per poter accedere al contributo “alternativo” previsto dal dl Sostegni Bis.

Si passa poi al 6 settembre, ultimo termine per la trasmissione delle istanze per ottenere il contributo a fondo perduto riconosciuto ai locatori in caso di riduzione dell’importo del canone di locazione, ex art. 9-quater del decreto legge 28 ottobre 2020 n° 137 (decreto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n° 176 (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n°180139 del 6 luglio 2021).

La norma prevede il riconoscimento  di un contributo a fondo perduto a favore dei locatori che, nel 2021, hanno concesso una riduzione del canone di locazione relativo a immobili a uso abitativo, che costituiscono abitazione principale per il locatario. Il contributo è previsto esclusivamente se si tratta di immobili ubicati in Comuni ad alta tensione abitativa. L’istanza può essere presentata esclusivamente tramite il servizio web dedicato, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, a cura del contribuente dotato di credenziali, oppure tramite un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.

Segnato in rosso sul calendario anche il 10 settembre, giorno in cui scade la possibilità di trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi 2021 rif. 2020, azione questa necessaria per poter poi richiedere il contributo a fondo perduto “reddituale” o “perequativo” di cui all’articolo 1 del decreto Sostegni bis, dl 73/2021, convertito in legge 23 luglio 2021 n° 106, commi da 16 a 24.

La norma prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che sono incorsi in un peggioramento del reddito nel confronto tra gli esercizi 2019 e 2020.

Per questa istanza ancora non vi sono le istruzioni – che saranno definite in un secondo momento – circa il metodo di determinazione del contributo e la misura del calo reddituale che permette l’accesso all’agevolazione. Le uniche certezze al momento sono: che solo i contribuenti che hanno conseguito nel secondo esercizio precedente (2019, per i soggetti con esercizio coincidente all’anno solare) ricavi o compensi tipici inferiori a 10 milioni di euro potranno accedere alla misura; avvenuta trasmissione della dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre 2021.

Rimanendo sul 10 settembre, c’è la proroga dei termini per le estensioni dei massimali di ristoro per agenzie di viaggi e tour operator. Ultimo termine per inviare l’autocertificazione (originariamente fissato al 22 agosto 2021) prevista per integrare ai fini dell’eventuale applicazione dell’articolo 107.2 (b) Tfue per le agenzie di viaggi e tour operator che ne hanno titolo e che sono indicate nell’elenco pubblicato con l’avviso del 29 luglio 2021. L’indirizzo di posta elettronica certificata del segretariato generale al quale è possibile inviare le autocertificazioni è: [email protected][1].

È bene ricordare che tale autocertificazione costituisce strumento per il celere svolgimento della fase istruttoria finalizzata alla verifica delle istanze.

Il 30 settembre, invece, è l’ultima data utile per la trasmissione delle domande per l’accesso all’esonero contributivo – cd. “anno bianco contributivo – dedicato ai soggetti Inps iscritti alle gestioni Ago e ai titolari di partita Iva iscritti alla Gestione Separata Lavoro Autonomo.

Il beneficio consiste in un risparmio massimo di 3mila euro, a valere sulla contribuzione 2021 (limitatamente ai contributi fissi per quanto riguarda artigiani e commercianti). Il requisito per poter accedere alla misura è aver avuto un calo di fatturato e corrispettivi di almeno il 33% nel confronto tra il 2019 e il 2020, e aver conseguito nell’anno 2019 un reddito da lavoro (quadro rr) non superiore a 50mila euro. La domanda deve essere presentata tramite l’apposito servizio disponibile a partire dal 25 agosto sul sito Inps.

L’ELENCO DELLE SCADENZE FISCALI. In merito alle scadenze fiscali, il 15 settembre c’è la scadenza per il versamento di saldo e acconto delle imposte sui redditi per i soggetti Isa. In caso di rateizzazione dei versamenti a partire dalla scadenza 15 settembre 2021 bisognerà seguire il seguente calendario: entro il 15 settembre 2021 la prima rata, senza interessi; entro il 16 settembre 2021 la seconda rata, con interessi; entro il 18 ottobre 2021 la terza rata, con interessi; entro il 16 novembre 2021 la quarta rata, con interessi.

E ancora il 16 settembre, ultimo termine per inviare la Lipe, comunicazione delle liquidazioni Iva trimestrali dei dati relativi al 2° trimestre (aprile-maggio-giugno). Nello stesso giorno, da segnare la scadenza della presentazione del modello F24 relativo agli adempimenti periodici a carico delle aziende per i versamenti Iva, Irpef e Inps.

Infine il 30 settembre: ultimo termine per predisporre e inviare il modello 730/2021, dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello può essere presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate oppure tramite Caf. E ancora tramite professionista abilitato o tramite sostituto di imposta; nuova scadenza della pace fiscale, alla luce del calendario previsto dalla legge di conversione del dl Sostegni Bis in questa data si dovranno versare le rate di rottamazione ter e saldo e stralcio delle cartelle dovute in via ordinaria entro il 31 luglio 2020 e congelate in considerazione dell’emergenza pandemica; imposta di bollo fatture elettroniche. Si dovrà provvedere al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del secondo trimestre.

Endnotes:
  1. [email protected]: mailto:[email protected]

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