Il calendario 2020 del fisco

18 Dicembre 07:00 2019 Stampa questo articolo

Le disposizioni introdotte nel 2019 e soprattutto la manovra fiscale per l’anno 2020 hanno di fatto cambiato il calendario delle scadenze fiscali sempre più fitto di impegni.

Accanto alle deadline usuali da mettere in calendario, come la presentazione del modello F24 che continua a cadere il giorno 16 di ogni mese, ci sono le nuove scadenze legate alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi definitivamente attestate al 30 novembre dell’anno successivo.

In particolare, per i  privati, la nuova scadenza per l’invio della dichiarazione modello 730 viene anticipata al 30 settembre; insieme alla scadenza, viene modificata anche la platea a cui si rivolge questa particolare dichiarazione: oltre i lavoratori dipendenti e i pensionati, potranno utilizzarla anche i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente e i titolari di lavoro autonomo, a patto che non siano  redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni e di impresa non occasionali.

Ovviamente la nuova scadenza di presentazione del modello 730 produrrà un effetto anche sui  conguagli, che diventeranno “variabili”: saranno erogati con la prima retribuzione utile nel mese successivo a quello in cui il sostituto di imposta ha ricevuto il modello 730/4.

Cambiano non solo le scadenze delle tasse esistenti, ma anche di alcune nuove tasse che saranno introdotte nel 2020. Di queste le novità più importanti saranno legate alla plastic tax e sugar tax, al momento entrambe rinviate di alcuni mesi: forse aprile, forse giugno, forse addirittura fine anno. In realtà, sapremo con certezza qualcosa solo quando il decreto fiscale sarà convertito in legge. Infatti, le opposizioni sono fortemente contrarie a queste imposte e vorrebbero depennarle dalla Manovra.

Sulle auto aziendali, invece, dopo tanto discutere, si è arrivati a un forte alleggerimento: il balzello sarà applicato probabilmente già dal prossimo mese di gennaio e riguarderà in particolare le auto più inquinanti. Le aziende avranno a disposizione un anno per adeguarsi e cambiare il parco macchine con vetture dalle emissioni di CO2 inferiori rispetto ai modelli precedenti. Dal 2021 la tassa sarà particolarmente cara per le autovetture che emettono una quantità di CO2 compresa tra 161 e 190 gr/km e ancora di più per quelle con emissioni superiori a 190 gr/km.

Nessun cambiamento per le fatture elettroniche, mentre dal primo gennaio 2020 entra in vigore per tutti i commercianti che operano al dettaglio l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi. Ridotte invece le scadenze dell’esterometro, che da mensile diventerà trimestrale. In definitiva, anche il 2020 si preannuncia come un anno pieno di cambiamenti.

Compensazioni Iva: scatta la stretta
Nel decreto fiscale sono introdotte norme molto più rigide e stringenti sulle compensazioni. Per crediti maturati nel periodo d’imposta 2019, è previsto che la compensazione Iva delle imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive e Irap, sia annuali sia relative a periodi inferiori all’anno per oltre 5.000 euro annui, possa essere effettuata dal decimo giorno dopo la presentazione della dichiarazione o dell’istanza, mediante l’invio telematico del modello F24 o tramite intermediario o direttamente dall’azienda attraverso Fisco online. Questo obbligo riguarda anche i crediti maturati come sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (come rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro). La modalità di pagamento via F24 online, poi, viene esteso anche alle persone fisiche.

Da marzo 2020, inoltre, l’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli sui modelli presentati telematicamente e, qualora il credito non fosse compensabile, verranno applicate delle sanzioni sulle deleghe oggetto di sospensione.

Se il credito indicato nelle deleghe di pagamento è tutto o in parte non utilizzabile in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega e la relativa sanzione. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo si applica una sanzione pari al 5% su importi fino a 5.000 euro; pari a 250 euro su importi superiori a 5.000 euro per ciascuna delega non eseguita.

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Caterina Claudi
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