Cedolare secca, il Tar boccia il ricorso di Airbnb

19 Ottobre 11:52 2017 Stampa questo articolo

Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva inoltrata da Airbnb riguardo la tassa sugli affitti brevi e la piattaforma digitale annuncia il possibile ricorso al Consiglio di Stato. La trattenuta del 21% era stata regolamentata con scadenza entro il 16 ottobre, termine che non è stato rispettato da Airbnb che ora rischia ingenti sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, fino al 20% delle somme nel caso di omessa trattenuta.

La tassa sugli affitti a breve termine, introdotta nella manovra correttiva di primavera, prevede che gli intermediari immobiliari raccolgano le tasse dovute dai proprietari di casa e trasmettano i relativi dati all’Agenzia delle Entrate.

Il Tar del Lazio, nella nota, precisa che “non si palesano discriminatorie laddove esse ragionevolmente si applicano, per la parte relativa agli obblighi di versamento, solo agli intermediari che intervengono nel pagamento del canone di locazione”.

Pronta la risposta di Airbnb che ha diffuso anch’esso una nota in cui si sottolinea che “per quanto riguarda l’istanza cautelare, riteniamo di dover valutare, a nostra tutela e in ragione dei motivi di urgenza, l’opportunità di portare il caso all’attenzione del Consiglio di Stato. Come precisato con forza al momento della presentazione di questo ricorso. I nostri sforzi sono tutti concentrati al tavolo del Mef e nel collaborare con il viceministro Casero secondo una soluzione che crediamo sia sostenuta da quasi tutti gli operatori interessati e possa portare questo mercato verso più digitale e trasparenza”.

COSA DICE LA LEGGE. Il decreto legge 50 del 2017 prevede che  ai redditi che derivano dai contratti di locazione breve, stipulati dal 1° giugno 2017, si può applicare, su opzione del locatore, la cedolare secca con aliquota al 21%. Si intendono affitti brevi quelli di durata inferiore a 30 giorni, anche con finalità turistiche. Il termine si considera in relazione a ogni singolo contratto, anche nel caso di più contratti stipulati nell’anno dalle stesse parti. La norma si applica esclusivamente ai contratti stipulati tra persone fisiche che agiscono al di fuori dell’attività di impresa.

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