Tutti i “difetti” della direttiva pacchetti Ue

by Andrea Lovelock | 14 Febbraio 2018 12:14

Convince solo in parte la bozza di recepimento della direttiva Ue sui pacchetti turistici che il Consiglio dei ministri ha approvato la scorsa settimana. Lo hanno detto in modo chiaro, in Bit, i rappresentanti legali delle agenzie di viaggi e del tour operating.

Per Federico Lucarelli, consulente di Fiavet, Assoviaggi e Federturismo Travel, «all’esclusione della responsabilità solidale dell’adv da quella dei t.o., all’adozione di modelli programmati per la contrattualistica col viaggiatore-consumatore e al nuovo strumento sanzionatorio, si contrappongono criticità di non poco conto, prima fra tutte l’obbligo di assistenza delle adv: una specifica clausola di protezione civile che impone l’obbligo di assistenza al cliente-viaggiatore fino a tre notti di alloggio in caso di catastrofi o eccezionali avversità atmosferiche».

Altra criticità sollevata da Astoi e sottolineata dalla sua consulente legale Silvana Durante riguarda il cosiddetto “difetto di conformità” del pacchetto di viaggio. In buona sostanza, la valutazione del pacchetto, che secondo la direttiva Ue deve sempre corrispondere alle aspettative del cliente-viaggiatore, viene lasciata al giudizio soggettivo del cliente stesso. «Non ci piace questo potere attribuito al cliente perché il difetto di conformità rientra nella sfera delle motivazioni e valutazioni personali e soggettive. Questo stride con la natura del contratto di viaggio, così come reputiamo molto distorsiva la definizione di “tempo ragionevole” entro il quale il viaggiatore può sollevare questo difetto. Si tratta di un punto trattato con approssimazione, senza precisi limiti temporali, che va rivisto».

Anche per Gabriele Milani, neo direttore di Fto, «c’è una preoccupazione di fondo che riguarda il diritto di recesso senza penali da parte del viaggiatore fissato in 14 giorni e la trattazione dei servizi turistici collegati che, pur implicando obblighi di informativa, consente a soggetti come le compagnie aeree di vendere voli e altri servizi collegati con l’obbligo di avere una garanzia per insolvenza. Mi risulta che proprio di recente Iata abbia già espresso parere negativo sul fatto che i vettori debbano dotarsi di un proprio fondo di garanzia. Non ne vogliono sapere. E allora che succede? Altro aspetto negativo riguarda l’accrescimento di responsabilità e di conseguenza il ricorso al mondo assicurativo. Ricordiamoci che, se aumentano i rischi, come legge di mercato, aumentano anche i costi. Quindi se con la direttiva ci saranno aree meno chiare, che lasciano spazio a controversie legali e maggiore esposizione al rischio, sarà inevitabile mettere in conto una lievitazione delle polizze».

A conti fatti un testo, quello del decreto di recepimento della Direttiva Ue, che lascia qualche ombra. Ma Franco Tapinassi, dirigente del Mibact che ha seguito l’intera vicenda, difende il decreto legislativo sottolineando che «si tratta di un testo che chiarisce molti punti, primo fra tutti quello dell’abusivismo, indicando in modo preciso la saltuarietà di attività d’organizzazione viaggi di soggetti estranei all’impresa di viaggi. È stata fatta trasparenza anche sulla copertura del fondo di garanzia. E questo perché nell’immediato futuro dominato dalla digitalizzazione è indispensabile sostenere il viaggiatore-consumatore nella procedura d’acquisto: vale a dire permettergli di sapere subito da chi sta acquistando un viaggio o una vacanza, se ha una copertura di garanzia oppure no. Se sta alloggiando in una struttura ricettiva ufficiale oppure no, se sta fruendo di una guida turistica certificata oppure no. Le banche dati di tutti questi soggetti esistono, si tratta di ottimizzarle e renderle fruibili. Con un simile scenario si rende il consumatore consapevole del proprio acquisto e sicuramente questo aiuta a ridurre gli eventuali contenziosi. Abbiamo fatto chiarezza, ma poi è chiaro che tutto è migliorabile, che si può perfezionare».

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