Come difendersi dagli scioperi di Ryanair (e non solo)

31 Luglio 12:57 2018 Stampa questo articolo

Sono stati 600 i voli cancellati da Ryanair il 25 e 26 luglio scorsi a causa dello sciopero del personale di cabina in Belgio, Spagna e Portogallo, con i conseguenti disagi che si sono ripercossi anche sull’Italia e sugli italiani. E così, in un momento in cui in molti chiedono (e pretendono) la resa dei conti – l’ondata di cancellazioni sembrerebbe non essere terminata con il mirino che questa volta è invece puntato sulla Germania il 3 agosto prossimo – ci pensa Camilla Monese, consulente legale di Federazione Turismo Organizzato (Fto) a dare tutte le delucidazioni necessarie – con l’ausilio del Regolamento Ce n.261/2004 – agli operatori del turismo, per dare una risposta a tutti quei clienti coinvolti in questo e analoghi casi.

I DIRITTI DEI VIAGGIATORI IN CASO DI VOLO CANCELLATO. Ai passeggeri deve essere offerto il rimborso, entro sette giorni, del prezzo pieno del biglietto; la compensazione pecuniaria; e le informazioni sulle eventuali alternative di trasporto possibili. «Il vettore è, però, esonerato da ciò se può dimostrare che la cancellazione, o anche il ritardo, è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure necessarie», ha spiegato l’avvocato.

MA LO SCIOPERO È UNA CIRCOSTANZA ECCEZIONALE? Il considerando 14 del Regolamento Ce n.261/2004 prevede espressamente, tra gli eventi inconsueti, “gli scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo”. «Ma, poiché il pagamento dell’indennizzo è una deroga alla regola generale che riflette l’obiettivo della protezione del consumatore, tale disposizione deve essere interpretata restrittivamente – ha aggiunto Monese – Pertanto bisognerà fare le proprie valutazioni caso per caso».

«Per uno sciopero interno regolarmente indetto si potrebbe ipotizzare una responsabilità del vettore, se esso non riesce a dimostrare di aver messo in atto delle misure idonee e ragionevolmente attuabili per garantire comunque il servizio. A prescindere, resta salvo il diritto del passeggero di ottenere le forme di assistenza e le informazioni adeguate per limitare i disagi. E di fronte a comportamenti non rispettosi del Regolamento, si potranno inoltrare segnalazioni all’Enac».

QUANDO IL VOLO È PARTE DI UN PACCHETTO ORGANIZZATO. Se la prenotazione è successiva al 1° luglio 2018 – data in cui è entrata in vigore la direttiva Ue 2015/2302 sui pacchetti e i servizi turistici collegati – si applicheranno le nuove disposizioni. «Considerando la cancellazione di un volo dovuta a sciopero una circostanza sopravvenuta non imputabile all’organizzatore, quest’ultimo dovrà offrire, senza supplemento di prezzo, altre soluzioni adeguate di qualità affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, con il cliente che potrà avvalersi della facoltà di respingere tali proposte se non comparabili a quanto convenuto nel contratto», ha detto il legale.

«Se è impossibile predisporre un’alternativa o se questa viene respinta, alla propria clientela è riconosciuta una riduzione del prezzo. Laddove è impossibile assicurare il rientro, il tour operator sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dall’accordo stipulato, per un periodo non superiore a tre notti per persona».

Infine, per i viaggi acquistati prima del 30 giugno scorso, si applica il precedente Codice del turismo: «Se dopo la partenza una parte essenziale di quanto incluso nel contratto non può essere concretizzato, chi organizza deve predisporre ulteriori possibilità per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista. In caso contrario, viene messo a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro punto convenuto e viene restituita la differenza tra costi prefissati e sostenuti», ha concluso Monese.

 

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Giulia Di Camillo
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