Gli impatti sul fisco della nuova direttiva pacchetti Ue e tutti i dubbi dell’agente di viaggi

16 Marzo 07:00 2018 Stampa questo articolo

Come risolvere i principali dubbi pratici dell’agente di viaggi alle prese con la gestione contabile e fiscale delle sue vendite in agenzia?

Nella nostra Newsletter n. 18 del 02 febbraio scorso ne avevamo elencato una serie e avevamo iniziato a commentare la scelta del tipo pratica fra intermediazione, compravendita in regime Iva ordinario e in regime Iva 74ter. Scelta non indolore, perché anche a voler prescindere dalle differenti modalità di assolvimento dell’Iva, l’adozione di tipi pratica diversi dall’intermediazione gonfia il volume d’affari Iva della piccola agenzia, rischiando di farle superare il limite dei 400.000 euro annui oltre il quale diventano obbligatori la liquidazione Iva mensile e la contabilità ordinaria, con notevole aumento dei costi di gestione (vedi anche la nostra Newsletter n. 17 del 22 dicembre 2017).

Non inutile è quindi il nostro paziente lavoro di ricerca normativa volto a trattenere nel regime fiscale di intermediazione quelle che sono nella realtà vere intermediazioni in nome e per conto del cliente, e non altro, a tutto beneficio delle agenzie di viaggi dettaglianti per le quali i costi di gestione stanno diventando esiziali.

Vi sono da ultimo i possibili impatti sui regimi fiscali della nuova direttiva Ue 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che avevamo anticipato sin dal 20 ottobre 2017 nella nostra Newsletter n. 8. Fra i vari interventi sull’argomento raccomandiamo la rilettura di quello dell’amico Pierluigi Fiorentino, consulente Fto e delegato fiscale a Bruxelles, su L’Agenzia di Viaggi del 23 febbraio scorso.

Dice bene Fiorentino che dal punto di vista strettamente giuridico la direttiva si colloca sul piano contrattuale e civilistico, che è ben distinto da quello fiscale. Ma è altrettanto vero che i regimi Iva delle agenzie di viaggi sono la conseguenza dell’impianto civilistico della pratica e quindi della forma contrattuale attivata con il cliente e il fornitore. Infatti lo stesso dm n. 340/1999 che regolamenta l’applicazione del regime Iva 74ter ha necessità di appoggiarsi, all’art. 1, sulle definizioni contrattuali definite dalle norme civilistiche: il D.Lgs. n. 111/1995, il codice del consumo del 2005 e da ultimo l’attuale codice del turismo del 2011.

Ribadendo i principali temi citati da Fiorentino: ci sarà una nuova definizione di pacchetto (che potrebbe avere effetti anche rilevanti); saranno normati i cosiddetti servizi turistici collegati; saranno normati i contratti di business travel con le aziende, chiarendo che la fornitura di più servizi non costituisce pacchetto, se effettuata nell’ambito tale contratto. Anzi, Fiorentino trae spunto da quest’ultimo tema per auspicare che “tutte le operazioni B2B fossero fuori dall’ambito di applicazione del regime speciale Iva”.

E qui ci sia consentita una piccola personale polemica. Fu proprio l’Italia, insieme con alcuni altri Paesi UE, ad opporsi per molti anni al principio suddetto, subendo anche come conseguenza alcune procedure di infrazione (fino a quando alcune ultime sentenze ribaltarono il principio). E furono proprio le principali associazioni agenziali del tempo a sostenere la posizione dell’Italia. E fummo proprio noi, all’epoca impegnati in Astoi Confindustria Viaggi, invece ad opporci, illustrando i numerosi casi in cui l’applicazione del regime 74ter ai rapporti B2B porta ad evidenti paradossi e violazioni del principio di neutralità dell’imposta, danneggiando commercialmente le agenzie di viaggi. Se ora ci saranno delle prese di posizione in senso contrario questo non farà altro che piacere alle agenzie di viaggi, prima ancora che a noi.

Al lettore che avrà l’interesse e la pazienza di inquadrare la materia con tutti i riferimenti sopra citati, daremo nelle prossime Newsletter qualche spunto di analisi sui vari argomenti di comune interesse. Per altri dettagli invitiamo a consultare anche la sezione advmanager.org > Documentazione, del nostro portale.

Enrico Scotti, founder F. Scotti & Partners & ADVManager
Marco Motta, Studio Motta Dottori Commercialisti

 

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