Cancellazioni Ryanair, online il vademecum di Assoviaggi

25 Settembre 16:31 2017 Stampa questo articolo

Stilato e prontamente pubblicato sul sito di Assoviaggi-Confesercenti, un utile vademecum per le agenzia di viaggi che devono fronteggiare l’emergenza dei voli Ryanair cancellati. Una guida che contempla innanzitutto due ipotesi: la prima se l’agenzia di viaggi abbia venduto solo il biglietto aereo; la seconda se la stessa abbia confezionato un pacchetto turistico di cui fa parte il volo aereo cancellato, rivestendo il ruolo di organizzatore.

Nel primo caso, che riguarda la vendita del biglietto aereo, i rapporti rimangono tra passeggero e compagnia aerea, mentre l’adv è un mero intermediario. In questa ipotesi si può fare riferimento alla Carta dei diritti del passeggero, una guida pratica redatta dall’Enac che riassume le informazioni utili per chi viaggia in aereo, in base alla normativa vigente in materia, aggiornata alle ultime sentenze della Corte di Giustizia Europea.

La Carta offre una chiara sintesi di quali siano le forme di tutela del passeggero. In caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto alla scelta tra il rimborso del prezzo del biglietto (entro 7 giorni) per la parte del viaggio non effettuata; oppure la riprotezione su un volo alternativo, in condizioni di trasporto comparabili, verso la destinazione finale, non appena possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero.

E ancora il diritto all’assistenza con pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa; adeguata sistemazione in albergo, nel caso di uno o più pernottamenti; trasferimenti dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; e infine due telefonate o messaggi via fax o email. Molto dettagliata è la parte relativa alla compensazione pecuniaria che – salvo alcune eccezioni – è calcolata in base alla tratta: 250 euro per i voli intracomunitari o internazionali fino a 1.500 km di distanza; 400 euro per voli intracomunitari o internazionali superiori ai 1.500 km; 600 euro per voli internazionali superiori ai 3.500 km.

Ma è importante chiarire che la compensazione pecuniaria non spetta nel caso in cui la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo è avvenuta per circostanze eccezionali e inevitabili (avverse condizioni metereologiche, scioperi, carenze relative alla sicurezza). Oppure se il passeggero è stato informato della cancellazione con almeno due settimane di preavviso; o se nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originale e con arrivo presso la destinazione finale non oltre le quattro ore dopo l’orario originariamente previsto. E infine se, a meno di 7 giorni dalla data prevista, venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originale e arrivo non oltre due ore dopo l’orario iniziale.

Nel caso in cui non siano riconosciuti al passeggero i diritti previsti dal Regolamento europeo 261/2004, il cliente potrà presentare reclamo alla compagnia aerea. L’Enac è stato individuato dallo Stato italiano quale organismo responsabile della corretta applicazione dei regolamenti con il potere di irrogare sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti inadempienti. Se a seguito di reclamo il passeggero non riceve risposte adeguate entro 6 settimane, potrà compilare online gli appositi moduli di reclamo, disponibili sul sito web dell’ente, attivando le verifiche di possibili violazioni ai soli fini sanzionatori e contribuendo al monitoraggio della qualità dei servizi offerti all’utenza.

  Articolo "taggato" come:
  Categorie

L'Autore

Andrea Lovelock
Andrea Lovelock

Guarda altri articoli