Direttiva pacchetti, lettera di Astoi alle compagnie aeree

18 Luglio 11:49 2018 Stampa questo articolo

Richiamare l’attenzione dell’intero comparto dei vettori aerei sulle novità normative introdotte dalla nuova direttiva pacchetti. È questo l’obiettivo di Astoi, che ha inviato una lettera alle principali compagnie aeree che lavorano con il comparto del tour operating.

Andrea Mele, vice presidente dell’associazione e delegato ai rapporti con i vettori di linea, sottolinea i punti più importanti che le compagnie devono prendere in considerazione nella gestione dei rapporti con i t.o.

“La nuova normativa contiene alcune previsioni che, in virtù della stipula di un contratto di acquisto di pacchetto turistico tra cliente e operatore, disciplinano a valle anche il rapporto tour operator-vettore – spiega Mele – Gli accordi negoziali relativi alla concessione di tariffe t.o. e/o promozionali, ad allotment o al blocco di spazi di voli, conclusi con i vari operatori, com’è noto, non sono volti alla fornitura del trasporto aereo tout court, ma in quanto parte dei servizi turistici che compongono il pacchetto di viaggio. In particolare, vi è un’espressa previsione (art. 38 del d.lgs di recepimento) che stabilisce la possibilità per il cliente di cedere il contratto di viaggio a un altro viaggiatore, entro sette giorni dall’inizio della sua esecuzione. L’organizzatore, in tal caso, non può rifiutarsi di dare luogo alla sostituzione e, in considerazione di ciò, anche il vettore sarà obbligato ad accettare il cambio nome di una prenotazione in essere o, nel caso il biglietto aereo fosse stato già emesso, dovrà procedere alla riemissione con il nuovo nome senza applicazione di eventuali penali, se previste dalla relativa tariffa aerea”.

Il vicepresidente dell’associazione presidiata da Nardo Filippetti aggiunge anche ulteriori considerazioni più specifiche: “Un’ulteriore previsione che incide direttamente sul rapporto tra operatori e fornitori è quella di cui all’art. 41, nel quale si specifica che ove si verifichino circostanze inevitabili e straordinarie (conflitti armati, terrorismo, rischi per la salute o anche calamità naturali) nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, che abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto prima dell’inizio del viaggio, senza corrispondere spese di risoluzione. L’articolo 41 specifica, altresì, in modo chiaro e inequivocabile, che in tali casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con i terzi e, quindi, si determinerà anche la risoluzione del contratto stipulato tra tour operator e vettore il cui volo è ricompreso nel pacchetto”.

“Dunque – conclude Andrea Mele – eventuali clausole relative a biglietti aerei emessi che prevedano penali, parziali o totali, per l’annullamento del biglietto stesso, non avrebbero, in tali casi, alcun valore. Abbiamo invitato i vettori a prendere atto delle novità introdotte dalla normativa e a fornire conferma di conseguente adeguamento a previsioni che oggi, in modo più chiaro che in passato, toccano anche la sfera d’azione delle compagnie. In un’ottica di piena disponibilità e collaborazione nei confronti di importanti fornitori di servizi quali sono per gli operatori i vettori,  la nostra associazione rimane disponibile a fornire, alle compagnie aeree che lo desiderassero, ogni ulteriore informazione o chiarimento su quanto previsto dal decreto di recepimento della direttiva”.

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