Il contratto di intermediazione turistica (3ª parte)

by Commerciale | 7 Dicembre 2017 7:30

L’attività di intermediazione delle agenzie di viaggi è assimilata a quella dei commercianti al minuto di cui all’art. 22 del DPR 633/72 (Legge Iva) e i corrispettivi incassati dai clienti devono essere annotati giornalmente nel loro ammontare globale, ma distinto per aliquota Iva, sempreché il cliente non richieda la fattura. Ovviamente il commerciante al minuto ha facoltà di optare egli stesso per l’emissione della fattura, ma questo comporta la necessità di richiedere i dati anagrafici completi al cliente, il che in pratica può essere ostativo per alcuni servizi semplici come un banale biglietto di trasporto.

Se non viene emessa fattura si pone il problema della certificazione del corrispettivo. Abbiamo detto nella Newsletter n. 14 che secondo noi le agenzie di viaggi ne sono esenti, ma questa interpretazione è minoritaria e onestamente non possiamo consigliarla agli imprenditori, visto che la maggioranza degli esperti ritiene invece che le agenzie, se non emettono fattura, debbano emettere ricevuta fiscale o scontrino.

Fatturazione dell’operazione su richiesta del cliente. L’art. 4 punto 3 del  d.m. 30 luglio 1999 n. 340 relativo all’intermediazione di pacchetti turistici indica la possibilità per l’agenzia intermediaria di emettere e consegnare al cliente una propria “fattura o documento equipollente” per il prezzo lordo del servizio venduto, da contabilizzarsi in ogni caso a credito e non a ricavo e non costituente volume d’affari Iva. Alla ricezione della fattura in regime Iva 74-ter inviata dall’organizzatore e intestata al cliente presso l’agenzia, l’agenzia stessa la conserva allegandola alla copia di quella da lei precedentemente emessa al cliente, senza effettuare ulteriori registrazioni.

Questa indicazione di legge assimila di fatto la fattura o documento equipollente emessa dall’agenzia intermediaria alle operazioni di cui all’art. 15 comma 3 del DPR 633/72 (anticipazioni in nome e per conto del cliente, esclusi dalla base imponibile) ed è in accordo con la prassi del mandato con rappresentanza secondo il quale il mandatario all’acquisto riceve dal cliente mandante la provvista che poi girerà all’organizzatore del pacchetto o fornitore di servizio singolo. La parte eccedente di quanto pagato dal cliente, se esiste, va a costituire un diritto d’agenzia, cioè un compenso d’intermediazione pagato dal cliente.

A nostro avviso non vi sono quindi condizioni ostative a che la fatturazione al cliente degli importi da girare al fornitore come esclusi da Iva ex art. 15, separatamente dagli importi costituenti compenso di intermediazione e quindi assoggettati a Iva e contabilizzati a ricavo, sia estesa a tutta l’attività di intermediazione. In questo modo l’agenzia soddisfa ad un tempo a tre diverse esigenze: 1) risponde correttamente alla richiesta del cliente azienda di ricevere una fattura; 2) risolve il problema della certificazione dei corrispettivi; 3) certifica lo sconto, nel caso in cui l’importo ricevuto dal cliente sia minore dell’importo lordo del servizio da girare al fornitore, in quanto l’agenzia decide di stornare al cliente una parte della provvigione pagata dal fornitore. Ricordiamo con l’occasione che lo sconto in tal modo certificato è fiscalmente deducibile, mentre ai fini Iva costituisce operazione fuori campo.

Giunti a questo punto non rimane che trattare, nella prossima Newsletter, quella particolare forma di intermediazione che è il contratto di compravendita di servizi singoli in regime Iva ordinaria. Come sempre, maggiori dettagli sono disponibili nella sezione advmanager.org > Documentazione[1], del nostro portale.

Enrico Scotti, founder F. Scotti & Partners & ADVManager

Marco Motta, Studio Motta Dottori Commercialisti

 

La Newsletter del Centro Studi ©Turismo 2000, 07 dicembre 2017, n. 15

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Endnotes:
  1. advmanager.org > Documentazione: https://advmanager.org/documentazione/item/136-tutto-sui-contratti-di-viaggio-in-attesa-del-novellato-ex-direttiva-ue-2015-2302
  2. [email protected]: mailto:[email protected]
  3. www.advmanager.org: http://www.advmanager.org

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